Art. 6.
(Finanziamento statale degli interventi).

      1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere ammessi a usufruire di contributi statali per gli interventi previsti dallo stesso comma.
      2. Al fine di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare alla soprintendenza competente per territorio:

          a) il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l'atto di assenso del titolare del bene;

 

Pag. 7

          b) una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e di restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell'intervento e sulla conformità ai criteri tecnico-scientifici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), con un programma temporale dei lavori;

          c) l'indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori.

      3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate alla finalità di cui al comma 2, dispone la concessione del contributo entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero della difesa e l'amministrazione demaniale competente. A tale fine tiene conto delle priorità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), nonché del complesso delle richieste presentate e dei contributi già erogati al richiedente da altri soggetti pubblici.